La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo;
 
per quanto non espressamente previsto si osservano le altre disposizioni sulla pesca in quanto applicabili (Art.137 REG,iT).
Quanto riportato sotto è il sunto di questo documento ufficiale rilasciato dal M.I.P.A.F.
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
    coppo o bilancia;
    giacchio o rezzaglio o sparviero;
    lenze fisse quali canne, non più di tre ami;
	lenze morte, bolentini, correntine e filaccioni, non più di sei ami,
 
    lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
    lenze a traino di superficie e di fondo;
    nattelli per la pesca in superficie:
	fucile subacqueo;
	canna per cefalopodi;
    1 totanara per pescatore sportivo con fonte luminosa (D.M. 27/07/1998);
    parangali fissi o derivanti, nasse. (Art.138 REG.IT);
    fiocina a mano, con fonte luminosa
E’ vietato l’esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale.(Art.139 REG:IT)
L’uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni;
    non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
    non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
    non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
    il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore 
    a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
    non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
    è vietato l’uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell’esercizio della pesca subacquea;
    Nell’esercizio della pesca con la fiocina è consentito l’uso di una lampada (Art.140 REG.IT)
II pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg. complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga. (Art.142 REG.IT)